Art. 20.
(Avanzamento dei volontari di truppa in servizio continuativo).

      1. Al primo caporal maggiore che abbia cinque anni di servizio è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalla commissione di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), il grado di caporal maggiore scelto.
      2. Al caporal maggiore scelto che abbia cinque anni di anzianità di grado è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), il grado di caporal maggiore capo.
      3. Al caporal maggiore capo che abbia cinque anni di anzianità di grado è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), il grado di caporal maggiore capo scelto.
      4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti con determinazione dell'ufficiale di mobilitazione di appartenenza, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di permanenza nel grado.
      5. Nei periodi di servizio di cui al presente articolo non sono computati gli

 

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anni durante i quali gli interessati siano stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi personali.